CAPITOLO III - IL SISTEMA DELLE LICENZE NELLA TUTELA DEL SOFTWARE: 5. LA GENERAL PUBLIC LICENSE: SCOPI, CONTENUTI E RISVOLTI GIURIDICI

Stallman stesso, con la consulenza di alcuni colleghi hacker e giuristi , volle redigere il testo base della licenza da apporre ai programmi GNU. Lo fece lasciando immancabilmente trasparire gli intenti ideologici del progetto anche nelle parole di quello che invece sarebbe potuto rimanere un testo di tipo tecnico-giuridico, franco da certe connotazioni .

Ad ogni modo, il passo fu determinante e molti guardarono con occhi affascinati quella nuova “creatura” : era il 1989 e venne chiamata GNU General Public License, più conosciuta per il suo acronimo GPL. Coerentemente con quanto appena detto sulla traduzione di ‘copyleft’, è opportuno notare che la versione italiana ‘Licenza pubblica generica GNU’ rischia di distorcere il significato dell’espressione, soprattutto riguardo all’aggettivo ‘pubblico’ che ad un’attenta analisi semantica non coincide con il concetto di ‘public’ tipico dei paesi di common law. Analizziamone il contenuto,seguendo il testo della licenza nella più recente versione 2 (giugno 1991) tradotta in italiano . Per una lettura attenta e precisa del documento si rimanda all’appendice con i testi delle principali licenze.

Già dalle prime righe si può notare che – a conferma di quanto detto poc’anzi sul fondamento giuridico del copyleft – si tratta di un documento che basa tutta la sua essenza ed efficacia sul copyright, a differenza di ciò che si può pensare comunemente. Lo si coglie pure dal fatto che lo stesso testo della GPL viene dichiarato inequivocabilmente tutelato da copyright da parte della Free Software Foundation Inc., organizzazione identificata inequivocabilmente con tanto di città, via e numero civico. Successivamente si riporta una n o t a , che è poi l’essenza del concetto di copyleft inteso però solamente come ‘permesso di copia’: “chiunque può copiare e distribuire copie letterali di questo documento, ma non ne è permessa la modifica.” Quest’annotazione preliminare è ovviamente resa necessaria al fine di evitare che il destinatario della licenza ne possa stravolgere la funzione primaria cambiandone i contenuti e alterandone la disciplina a suo piacimento; quindi, sotto questo aspetto, unico soggetto autorizzato a rilasciare modifiche o addirittura nuove versioni è la FSF, in posizione di detentrice dei diritti di copyright. Il documento procede con un ‘Preambolo ’, che si presenta – lo abbiamo già accennato – come una summa dei principi etici e giuridici di cui la FSF si fa massima portavoce. Sette paragrafi per chiarire l’intento programmatico della licenza, la sua funzione tecnico-giuridica, il suo corretto utilizzo e i rapporti di responsabilità e garanzia nel sistema GNU di distribuzione del software; tutti aspetti che si ripercorrono subito dopo nella lettura delle tredici sezioni (o commi 102 ) della “licenza vera e propria”. La ‘Sezione 0’ dà alcune definizioni (per es. i concetti di “programma”, “opera basata sul programma” e “modifica”) per una corretta interpretazione dei punti successivi e delimita l’ambito d’azione della licenza, precisando quali attività relative al programma essa copra: l’esecuzione, la copiatura, la distribuzione e la modifica 103 ; quindi altre attività non sono da intendersi contemplate e quindi tutelate dalla GPL. La ‘Sezione 1 ’ si sofferma sulle condizioni che rendono lecita la disribuizione e la copia del programma: si ribadiscono in pratica i paradigmi del copyleft relativi all’obbligo di trasmettere (mediante “un’appropriata nota sul copyright”) gli stessi diritti ricevuti. La ‘ Sezione 2 ’ scende nello specifico del concetto di modifica e delle sue delicate implicazioni giuridiche; si entra infatti nel terreno accidentato che porta alla configurazione del software nato da modifica di altro software come ‘opera derivata ai sensi della legge sul copyright’. Questa sezione – per le ragioni che abbiamo esaminato parlando di libertà e disponibilità del codice sorgente – è sicuramente una delle più decisive ed innovative alla luce degli scopi pratici della GPL; infatti è proprio la possibilità di modifica che distingue un software libero e opensource da un normale software commerciale distribuito gratuitamente (come le versioni trial o freeware) 104 . La ‘Sezione 3 ’, a completamento di quanto detto poco prima, mira ad assicurare la disponibilità del codice sorgente e stabilisce le condizioni della sua diffusione. Successivamente effettua un utilissimo chiarimento del concetto di “codice sorgente completo”, prima in senso concettuale (“la forma preferenziale usata per modificare un’opera software”), poi in senso strettamente tecnico (al quale si rimanda 105 ). La ‘Sezione 4 ’ riguarda la validità della licenza e si presenta come una sorta di “norma di chiusura” con la quale si escludono dalla copertura della GPL (con un meccanismo di decadenza automatica dai diritti licenziati) le attività diverse da quelle esplicitamente previste dalla licenza. La ‘Sezione 5 ’ e la ‘Sezione 6 ’ sono dedicate ad alcuni aspetti pratici della distribuzione di prodotti sotto GPL: l’acquirente di un programma di questo tipo è libero di non accettare i termini della licenza (e quindi di non usare quel prodotto), ma qualora lo modificasse o lo distribuisse ciò significherebbe l’accettazione tacita e automatica della licenza, e di conseguenza l’assunzione degli obblighi di trasferimento dei diritti licenziati. Queste due sezioni – per così dire – fungono da “collante” fra la licenza e il prodotto distribuito nei termini in essa determinati: in parole povere, ci dicono che chi non vuole accettare le condizioni della GPL, può benissimo lavorare su un altro tipo di software; qualora però volesse un prodotto di ‘software libero’, deve accettarne in toto le peculiarità giuridiche e di distribuzione. Molto interessanti risultano invece le ‘Sezioni 7 e 8 ’ che prevedono alcune cautele per ovviare al rischio di eventuali modifiche ai termini della licenza imposte da statuizioni di autorità giudiziarie o da peculiari regimi legislativi. Nel caso tali obblighi “istituzionali” dovessero contrastare con i dettami fondamentali della GPL, allora il prodotto in questione non potrebbe più essere distribuito. Come esempio, la ‘Sezione 7’ porta - non a caso - l’eventuale contrasto dei termini della licenza con la normativa brevettuale in alcuni paesi. La ‘ Sezione  si riferisce ai diritti di copyright sul testo stesso della licenza (vedi poco sopra) e si configura come una norma di apertura, dato che con essa la Free Software Foundation si riserva la possibilità di pubblicare revisioni o nuove versioni della GPL (identiche nello spirito ma più precise nei dettagli), “al fine di coprire nuovi problemi e nuove situazioni.” La ‘ Sezione 1 0 ’ prevede la possibilità di armonizzare i differenti regimi giuridici nel caso in cui un programma coperto da GPL sia incorporato in altri programmi liberi coperti però da altri tipi di licenze.

Le ‘Sezioni 1 1 e 1 2 ’ rappresentano invece la parte più determinante dal punto di vista del diritto civile in generale, trattandosi di uno “scarico di responsabilità” per coloro che hanno partecipato allo sviluppo e alla distribuzione del software libero. La ‘Sezione 11’, incentrata sull’assenza di garanzia (sia essa implicita o esplicita), specifica che “l’intero rischio concernente la qualità e le prestazioni del programma è dell’acquirente”; la ‘Sezione 12’ contempla invece l’assenza di responsabilità per danni (“generici,speciali o incidentali”), menzionando alcune fattispecie esemplari di “danni che conseguono dall’uso o dall’impossibilità di usare il programma” (perdita dei dati o difficoltà nell’interazione con altri programmi). E’ una scelta pacificamente condivisibile quella di inserire queste due sezioni, dato che la singolare modalità di sviluppo dell’opera solo per assurdo potrebbe configurare una responsabilità in capo ad un soggetto così indefinito! E’ opportuno quindi che chiunque decida di usare un software libero sia informato chiaramente di tale sua natura (non a caso le due sezioni in esame sono scritte in carattere ‘tutto maiuscolo’, risultando così maggiormente visibili). Dopo la ‘Fine dei termini e delle condizioni’, è apposta un ’ appendice esemplificativa su come servirsi in modo corretto della General Public License, contenente un facsimile delle annotazioni di copyright che si necessitano affinché una nuova opera software sia considerata coperta a tutti gli effetti da tale licenza.



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