CAPITOLO VI - IMPLICAZIONI GIURIDICHE E PROSPETTIVE DEL FENOMENO COPYLEFT: 1.2. IL COPYLEFT E I CONTRATTI DI DIRITTO D’AUTORE

Consideriamo ora la possibilità di incanalare le licenze copyleft nei modelli contrattuali classici del diritto d’autore italiano, contemplati dal Titolo III, Capo II della legge 633/1941 (l.a.) rubricato “Trasmissione dei diritti di utilizzazione”; ci soffermiamo sulle norme della Sezione III dedicata al contratto di edizione e della successiva sezione IV sui contratti di rappresentazione ed esecuzione. Secondo l’art. 118 l.a. il contratto di edizione è “il contratto con cui l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno”.

Già da questa prima laconica definizione possiamo rilevare alcune non sottovalutabili incongruenze col modello copyleft. Per prima cosa, dal lato soggettivo, abbiamo più volte specificato che il rapporto regolato dalla licenza copyleft riguarda l’autore e l’utente, lasciando totalmente estraneo l’editore; potremmo addirittura ipotizzare che una delle funzioni primarie di tutto il sistema del copyleft è proprio la modifica degli stereotipi soggettivi del diritto d’autore che vedono l’editore come fulcro delle trattative contrattuali sui diritti d’utilizzazione dell’opera: l’autore che sceglie il modello copyleft lo fa principalmente per evitare l’intermediazione di altri soggetti nella fase di pubblicazione, cosa che è resa possibile (e consigliabile) grazie al nuovo universo telematico e digitale. Inoltre l’art. 118 fa esplicito riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa, quando nel caso di opere copyleft, diffuse quasi esclusivamente in formato digitale, la pubblicazione cartacea invece sopraggiunge come fase solo successiva ed eventuale. E d’altronde né la giurisprudenza né la dottrina si sono ancora espresse in modo uniforme su un’equiparazione giuridica fra la stampa (tradizionalmente intesa) e le nuove possibilità offerte dall’interconnessione telematica 266 . Secondo l’art. 136 il contratto di rappresentazione (e per analogia anche quello di esecuzione) è “il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione”. In questo caso bisogna ammettere che l’applicazione in via analogica di questa definizione al modello di licenza copyleft risulta meno forzata,soprattutto per il fatto che gli artt. 136 ss. non fanno preciso riferimento ad un soggetto con caratteristiche standardizzate come l’editore, bensì ad un più generico ‘concessionario’, concetto che si può meglio assimilare a quello di ‘licenziatario’ dell’opera copyleft. Bisogna però anche tener presente il tenore piuttosto settoriale della definizione di ‘opera destinata alla rappresentazione’, che, nonostante la formula di apertura (“qualunque altra opera destinata alla rappresentazione”), lascia scoperta tutta la gamma (decisamente rilevante) delle opere puramente letterarie e documentali diffuse sotto copyleft.




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